30 giugno 2021 TAR. Nelle gare di appalto aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, per la messa in sicurezza di alcuni edifici, laddove la lex specialis specifichi espressamente «con elenco avente valenza tassativa, le varianti migliorative consentite», è illegittima l’aggiudicazione nei confronti del concorrente che abbia previsto nel progetto una scelta tecnica non prevista. In tal caso, infatti «deve ritenersi che la stazione appaltante, sebbene dotata di ampia discrezionalità tecnica nella relativa valutazione, abbia erroneamente qualificato tale scelta tecnico-progettuale dell’aggiudicatario quale soluzione migliorativa che, al contrario, dal raffronto tra il disciplinare di gara e la scheda dell’offerta tecnica, eccede i limiti delle variazioni migliorative consentite dal bando ed è idonea a configurare, piuttosto, una vera e propria variante non ammessa dalla legge di gara».

Consulta qui il TAR Calabria n. 234/2021